Un proprietario ha citato in giudizio un'impresa edile sostenendo che la nuova costruzione violasse le distanze legali tra edifici. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8209/2023, ha respinto il ricorso, chiarendo che l'obbligo di distanza di 10 metri non si applica quando un nuovo fabbricato è costruito in perfetta aderenza a quello preesistente, senza creare alcuna intercapedine. La Corte ha inoltre precisato che la misurazione delle distanze deve essere lineare e non radiale e che la domanda relativa alle distanze tra vedute, se introdotta tardivamente, costituisce un'inammissibile mutatio libelli.
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