Una società di spedizioni, condannata in appello a rimuovere fondamenta che invadevano il sottosuolo del vicino, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la violazione delle norme sulla proprietà e sulle distanze. Tuttavia, prima della decisione, ha effettuato una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, preso atto dell'adesione della controparte, ha dichiarato estinto il giudizio, senza condanna alle spese e senza l'obbligo di versare il doppio del contributo unificato.
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