Un avvocato, dopo aver ottenuto per un suo cliente una sentenza favorevole contro lo Stato, chiedeva la distrazione delle spese legali a suo favore. A causa del ritardo nel pagamento, l'avvocato ha prima avviato un'azione per l'esecuzione forzata e poi ha chiesto un risarcimento per l'eccessiva durata del processo (Legge Pinto), sommando i tempi della causa del cliente e della sua fase esecutiva. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. Ha chiarito che la richiesta di distrazione delle spese non rende l'avvocato una parte del processo principale. Di conseguenza, il tempo da considerare per il risarcimento è solo quello della fase esecutiva, che nel caso specifico non è stato ritenuto irragionevole. L'avvocato ha quindi perso la causa.
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