Un'avvocatessa si è opposta alla liquidazione del suo compenso per un caso di patrocinio a spese dello Stato, ridotto a € 700 sulla base di un protocollo d'intesa locale, a fronte dei € 1.700 richiesti. La riduzione ignorava la fase istruttoria del processo penale, terminato per prescrizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il compenso avvocato deve remunerare tutta l'attività svolta e che i protocolli d'intesa, di natura non vincolante, non possono prevalere sulle norme di legge che fissano i minimi tariffari, garantendo l'effettività della retribuzione.
Continua »