La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di partecipazione all'udienza di appello da parte dell'imputato deve essere presentata esclusivamente tramite il difensore, come previsto dall'art. 598-bis c.p.p. Una richiesta personale, anche se tempestiva, non è sufficiente a rendere nulla la celebrazione dell'udienza in modalità scritta ('cartolare'). La Corte ha rigettato il ricorso di un imputato che, condannato per violazione della sorveglianza speciale, si era visto negare la partecipazione personale all'udienza d'appello perché la sua richiesta non era stata veicolata dal legale. Il secondo motivo, relativo all'eccessiva severità della pena, è stato dichiarato inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione.
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