La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. L'imputato contestava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello, sottolineando che il ricorso era generico e infondato. Il fulcro della decisione riguarda il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche, con la Corte che ha ribadito come la presenza di una recidiva specifica precluda un giudizio di prevalenza delle attenuanti, come previsto dall'art. 99, comma 4, c.p.
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