La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due individui che richiedevano il riconoscimento del reato di lieve entità e delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è stato respinto per genericità e manifesta infondatezza, poiché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d'Appello. La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione del giudice di merito, se logica e ben motivata, non è sindacabile, e che la concessione delle attenuanti dipende dall'assenza di elementi negativi e dalla presenza di fattori positivi, qui mancanti.
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