Un soggetto, accusato di essere il promotore di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il ricorso si basava principalmente sulla presunta inutilizzabilità delle videoriprese investigative effettuate nel giardino della sua abitazione, considerato spazio privato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le riprese di comportamenti non comunicativi in un'area esterna all'abitazione, come un giardino, non ledono il domicilio e costituiscono una prova atipica ammissibile, anche senza un preventivo provvedimento motivato del giudice. La Corte ha confermato la gravità del quadro indiziario e la sussistenza delle esigenze cautelari.
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