Un individuo era sottoposto a una misura cautelare per spaccio di eroina. Ha presentato un ricorso al Tribunale del Riesame, che lo ha rigettato. Successivamente, ha proposto un ricorso per cassazione, lamentando l'inosservanza dell'Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e vizi di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso cautelare. Ha ritenuto il ricorso generico e infondato, confermando che i giudici precedenti avevano adeguatamente motivato la presenza di gravi indizi di colpevolezza, basati su una sistematica attività di spaccio. Il ricorso non ha superato il vaglio perché mirava a una diversa valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione.
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