La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un sequestro preventivo su un immobile intestato a una persona, ma di fatto riconducibile al suo compagno, indagato per reati tributari. La sentenza chiarisce che, ai fini del sequestro a terzi, non rileva la titolarità formale del bene, ma la sua effettiva disponibilità da parte dell'indagato. Il ricorso della proprietaria formale è stato rigettato perché mirava a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e perché il Tribunale aveva adeguatamente motivato la fittizietà dell'intestazione sulla base di elementi indiziari concreti.
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