Una fondazione sanitaria privata e i suoi amministratori sono stati condannati dalla Corte dei Conti per aver distratto fondi pubblici ricevuti da una Regione per l'erogazione di prestazioni sanitarie. I ricorrenti contestavano la giurisdizione del giudice contabile, sostenendo che il loro rapporto con l'ente pubblico fosse di natura privatistica. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso, confermando la giurisdizione della Corte dei Conti. La Corte ha stabilito che l'accreditamento con il servizio sanitario nazionale instaura un rapporto di concessione di pubblico servizio, integrando un "rapporto di servizio" funzionale. Di conseguenza, il soggetto privato che gestisce risorse pubbliche è sottoposto al controllo contabile per il danno erariale causato dalla distrazione di tali fondi dalla loro finalità pubblica.
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