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Art. 7 Convenzione EDU — Anno 2022

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68 provvedimenti

Altri anni per Art. 7 Convenzione EDU

Sequestro preventivo per reati tributari: quando il bis è lecito
Il Tribunale del Riesame aveva annullato il sequestro preventivo per reati tributari a carico di un amministratore, ritenendo che violasse il divieto di ne bis in idem poiché la Procura di Milano aveva già disposto un sequestro per la stessa vicenda. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno chiarito che i due procedimenti riguardavano fatti diversi: quello di Milano concerneva l'uso di crediti non spettanti, mentre quello di Brescia riguardava crediti inesistenti, con importi e prove differenti, comprese alcune intercettazioni telefoniche. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza di sblocco, rinviando al Tribunale per un nuovo esame.
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Confisca per equivalente: reato prescritto e stop al sequestro
La Corte d'appello dichiarava prescritto il reato di omesso versamento IVA contestato a un imprenditore per l'anno d'imposta 2007. Tuttavia, i giudici confermavano la confisca per equivalente delle somme sequestrate. Il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l'applicazione retroattiva di una norma processuale penale sfavorevole. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. I giudici hanno stabilito che la confisca per equivalente ha una natura sanzionatoria e punitiva. Di conseguenza, non è possibile applicare retroattivamente le norme che ne consentono il mantenimento in caso di prescrizione, come l'articolo 578-bis del codice di procedura penale, a fatti commessi prima della loro entrata in vigore. La Suprema Corte ha quindi annullato la misura senza rinvio, eliminando definitivamente il provvedimento di confisca sui beni dell'imprenditore.
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Confisca di prevenzione valida anche dopo l’assoluzione penale
Il Proposto ha richiesto la revoca di una confisca di prevenzione disposta nel 1997, sostenendo la mancanza di base legale a seguito della sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale e la sua sopravvenuta assoluzione dal reato di associazione mafiosa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sentenza costituzionale riguarda solo la pericolosità generica e non quella qualificata applicata al caso. Inoltre, l'assoluzione penale non cancella gli indizi di pericolosità sociale che giustificano la misura patrimoniale. Di conseguenza, la confisca di prevenzione rimane valida e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Pena illegale o errore di calcolo? La Cassazione decide
La Condannata ha chiesto al giudice dell'esecuzione di rideterminare la sanzione inflitta in appello, lamentando la violazione del divieto di riforma in peggio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, chiarendo che il giudice dell'esecuzione può intervenire solo in caso di pena illegale, ossia quando la sanzione non è prevista dall'ordinamento o supera i limiti edittali. Al contrario, gli errori di valutazione o di calcolo della pena che rientrano nei limiti di legge devono essere contestati esclusivamente durante il processo ordinario e non possono essere ridiscussi una volta che la sentenza è diventata definitiva.
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Sospensione della patente: il doppio binario è legittimo
Il Conducente, condannato per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un incidente, ha impugnato la sentenza contestando il raddoppio della sospensione della patente. La difesa sosteneva che tale sanzione violasse il principio del ne bis in idem e i principi europei sulla doppia punizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sospensione della patente è una sanzione amministrativa con finalità preventiva e non penale, disposta all'interno dello stesso processo. Pertanto, non vi è alcuna violazione dei diritti del condannato. Il Conducente perde la causa, la sospensione di un anno è confermata ed egli viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Confisca per equivalente: reato prescritto e sanzione revocata
L'Amministratore di una cooperativa viene condannato per l'omesso versamento dell'IVA relativa all'anno 2011. La difesa impugna la decisione lamentando la crisi aziendale e l'illegittimità della confisca. La Corte di Cassazione dichiara il reato estinto per prescrizione. Di conseguenza, i giudici dispongono che la confisca per equivalente deve essere revocata. Infatti, tale misura ha natura sanzionatoria e non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi nel 2012, prima dell'entrata in vigore della norma (art. 578-bis c.p.p.) che ne consente il mantenimento in caso di prescrizione. L'imputato ottiene così l'annullamento della condanna e la restituzione dei beni.
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Giudizio abbreviato: niente sconto se mancano i requisiti
Il Condannato, condannato all'ergastolo, chiedeva al giudice dell'esecuzione la sostituzione della pena con trenta anni di reclusione. Egli invocava i principi della sentenza Scoppola della Corte EDU e il principio di retroattività della legge più favorevole, lamentando il mancato accesso al giudizio abbreviato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il beneficio della riduzione di pena spetta solo a chi sia stato effettivamente ammesso al rito speciale nel periodo transitorio. Le norme che regolano l'accesso al giudizio abbreviato hanno natura processuale e sono soggette al principio del "tempus regit actum", non alla retroattività della legge penale più favorevole. Di conseguenza, non è possibile applicare la riduzione di pena a chi non possedeva i requisiti processuali per l'ammissione al rito.
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Misure di prevenzione: l’assoluzione non cancella la confisca
Il ricorrente ha chiesto la revoca delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca di beni, disposte nel 1998, sostenendo che la sua successiva assoluzione per gli stessi fatti e l'evoluzione della giurisprudenza internazionale costituissero motivi validi per l'annullamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che un semplice mutamento giurisprudenziale, anche se consolidato, non rappresenta un 'fatto nuovo' idoneo a giustificare la revoca retroattiva delle misure di prevenzione già definitive. Inoltre, il ricorso si limitava a riproporre gli stessi motivi del precedente appello senza contestare specificamente la decisione impugnata. Di conseguenza, le misure di prevenzione e la confisca restano confermate, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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