Un detenuto ha presentato un reclamo per attivare canali televisivi aggiuntivi a sue spese. Il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato la richiesta, qualificandola come "reclamo generico" non impugnabile, poiché il diritto all'informazione del detenuto era già garantito e la scelta dei canali rientrava nella discrezionalità amministrativa. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito la distinzione tra reclamo generico, che tutela un mero interesse, e reclamo giurisdizionale, che protegge un diritto soggettivo leso. In questo caso, il diritto all'informazione del detenuto non era stato violato.
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