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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

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790 provvedimenti

Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Continuazione dei reati: sei condanne restano autonome e separate
Un condannato per vari illeciti commessi tra il 2013 e il 2017 ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati per unificare sei diverse condanne definitive e ridurre la pena complessiva. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta per la mancanza di un programma criminoso unitario ideato fin dall'inizio, evidenziando la lontananza temporale tra gli episodi e le differenti modalità operative. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che almeno due condanne, svolte con lo stesso complice, dovessero essere unificate. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: la vicinanza temporale e la presenza del medesimo complice non bastano a dimostrare un progetto delittuoso comune, confermando la piena validità della decisione originaria e condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
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Reato continuato negato tra carcere e lunghi intervalli
Un condannato ha richiesto il riconoscimento della disciplina del reato continuato per unire diverse condanne definitive e ottenere uno sconto di pena. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa dell'ampio lasso temporale, pari a circa quattro o cinque anni, intercorso tra i vari episodi delittuosi. Durante questo intervallo di tempo, l'uomo aveva anche scontato diversi periodi di carcerazione. Il condannato ha quindi presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione, contestando la mancata unificazione dei reati. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che la distanza temporale e la detenzione interrompono il disegno criminoso originario, condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato in sede esecutiva tra sconti e rigetti
Un condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva per unificare le sanzioni di tre diverse sentenze definitive. La Corte di appello ha accolto l'istanza per le prime due condanne riguardanti il traffico di stupefacenti, ma ha escluso la terza condanna relativa al danneggiamento seguito da incendio di un mezzo pesante per mancanza di un unico piano criminale. L'interessato ha presentato ricorso per cassazione, contestando sia l'esclusione della terza sentenza sia l'entità degli aumenti di pena per i reati minori. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha motivato correttamente l'assenza di collegamento tra i reati e ha ricalcolato la sanzione complessiva in piena autonomia, senza vincoli rispetto ai precedenti aumenti stabiliti nella fase di cognizione.
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Reato continuato e reati patrimoniali: la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la richiesta formulata da una persona condannata che invocava il reato continuato per unificare le sanzioni derivanti da quattro diverse sentenze per furti e illeciti patrimoniali. I giudici hanno chiarito che la semplice reiterazione di condotte simili e il generico movente di lucro non dimostrano un piano delinquenziale unico. Il beneficio presuppone infatti una programmazione unitaria e preventiva prima del primo episodio. Nel caso specifico, le condotte risultavano distanti nel tempo e nate da occasioni del tutto estemporanee, come la conoscenza casuale delle vittime. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione tra reati: condanne divise senza piano unico
Un condannato richiede al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del beneficio della continuazione tra reati per unificare le sanzioni di condanne distinte. Gli addebiti riguardano il reato di associazione mafiosa e precedenti condotte di intestazione fittizia di beni. Il magistrato territoriale respinge la domanda evidenziando l'assenza di un piano delinquenziale preventivo unitario. Le condotte patrimoniali risalgono infatti a tre anni prima dell'ingresso ufficiale del soggetto nel clan criminale. La Corte di Cassazione conferma la decisione precedente e dichiara inammissibile il ricorso dell'interessato. I giudici supremi condannano il ricorrente al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Vincolo della continuazione: il movente economico non riduce la pena
Un condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione del vincolo della continuazione tra diverse condanne penali, sostenendo di aver commesso tutti i reati con il medesimo scopo di mantenere la propria famiglia e il figlio. Il Tribunale ha respinto l'istanza evidenziando la distanza temporale, la diversità delle condotte e l'assenza di un piano programmato unitario. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto e dichiarato inammissibile il ricorso del condannato. I giudici hanno chiarito che il semplice bisogno economico costituisce solo un movente personale e non dimostra un disegno criminoso comune. L'imputato perde definitivamente il beneficio della riduzione di pena e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione tra reati: reati identici ma distanti nel tempo
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale contro l'ordinanza che aveva unificato due condanne per spaccio inflitte a un soggetto, riducendone la pena complessiva. Il Giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra reati basandosi sull'omogeneità dei fatti, sul medesimo luogo e sulle stesse modalità di custodia della droga. I giudici di legittimità hanno invece rilevato una netta cesura temporale di oltre un anno e mezzo tra l'ultimo episodio del primo gruppo e il fatto successivo. La Suprema Corte ha chiarito che l'identità del tipo di reato o una scelta di vita deviante non dimostrano una deliberazione iniziale unitaria. La decisione impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Reato continuato in fase esecutiva: i limiti agli aumenti di pena
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso de Il Condannato contro l'ordinanza della Corte d'appello relativa all'applicazione del reato continuato in fase esecutiva su cinque condanne definitive. Il giudice dell'esecuzione aveva calcolato erroneamente sedici reati satellite anziché quindici, conteggiando un reato in materia di armi inesistente nel computo. Inoltre, aveva incrementato la sanzione per tredici reati in materia di stupefacenti di tre mesi ciascuno, superando i due mesi fissati nella sentenza originaria di condanna. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice non può aumentare le pene intermedie rispetto a quanto deciso in sede di cognizione. La Cassazione ha eliminato quattordici mesi complessivi e ha rideterminato direttamente la pena finale in ventotto anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, applicando la riduzione per il rito abbreviato e riducendo la precedente sanzione.
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Reato continuato e condanne: la tossicodipendenza non basta
Un condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene di sette sentenze definitive emesse tra il 2011 e il 2020. I fatti riguardavano reati contro il patrimonio e violazioni di misure di prevenzione. Il richiedente ha sostenuto che il proprio stato di tossicodipendenza dimostrasse l'esistenza di un piano unitario. Il Tribunale ha respinto la richiesta per assenza di una prova concreta sulla preventiva ideazione dei delitti. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto e ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la sola dipendenza da sostanze non prova l'unitarietà del disegno criminoso. Il condannato deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione tra reati: regole per il calcolo della pena
Un condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione tra reati per diverse condanne definitive relative a narcotraffico e rapina. La Corte territoriale ha accolto solo in parte l'istanza, unificando le condanne per stupefacenti e rideterminando la pena a oltre ventidue anni, ma escludendo i reati di rapina e sequestro per eterogeneità e mancata prova della tossicodipendenza attuale. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'omessa valutazione di una specifica sentenza e l'assenza di motivazione sul calcolo della pena. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato l'ordinanza per l'omesso esame della sentenza indicata e per il difetto di motivazione sugli aumenti di pena, confermando invece il rigetto dell'unificazione per i reati di rapina.
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Reato continuato: tossicodipendenza e reati eterogenei
Un condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra molteplici reati giudicati con sentenze distinte, commessi tra il 2017 e il 2023. Tra i reati figuravano furti, rapine, maltrattamenti, lesioni personali ed estorsione. Il richiedente ha sostenuto l'unitarietà del disegno criminoso richiamando la vicinanza temporale di alcune condotte e la propria condizione di tossicodipendenza. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta per la totale eterogeneità dei reati e l'assenza di un nesso causale documentato con la dipendenza. La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento e dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che l'interessato non ha allegato elementi specifici per dimostrare una pianificazione preventiva, né per l'intero arco temporale né per singoli gruppi di illeciti. Il condannato deve quindi scontare le pene separate e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato in sede esecutiva tra sconti e divieti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato in sede esecutiva per unificare diverse condanne definitive relative a furti, ricettazione ed evasione. Il Giudice dell'esecuzione ha accolto solo in minima parte l'istanza, escludendo i reati già oggetto di un precedente rigetto definitivo e negando il collegamento tra le evasioni e i reati patrimoniali per assenza di un piano unitario iniziale. Il Condannato ha proposto ricorso per cassazione lamentando una mancata valutazione globale del proprio stato di bisogno economico. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che il precedente rigetto preclude nuove richieste prive di elementi inediti e che la diversità di modalità esecutive esclude il vincolo della continuazione.
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Applicazione del reato continuato: annullato l’errore sulle date
Il Tribunale, operando come giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di un condannato volta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati di truffa oggetto di tre distinte condanne definitive. Il magistrato ha fondato il diniego sulla presunta distanza decennale tra i fatti, ritenendoli commessi tra il 2014 e il 2024. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della difesa evidenziando un palese errore materiale: gli atti del casellario dimostrano che tutti gli episodi si sono svolti in un arco temporale ristretto di poco più di un anno, tra febbraio 2014 e giugno 2015. L'erronea ricostruzione cronologica vizia la decisione sull'applicazione del reato continuato, imponendo un nuovo esame della contiguità temporale.
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Applicazione della continuazione: date errate e diniego annullato
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della continuazione tra diverse sentenze definitive relative a reati di spaccio e associazione a delinquere. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta sostenendo che i singoli reati di cessione fossero avvenuti prima dell'ingresso nell'associazione, escludendo così un disegno criminoso unitario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato a causa di una palese contraddizione nelle date. Dagli atti del processo risultava infatti che l'affiliazione risaliva al 2022 e le singole condotte di spaccio al 2023 e 2024, invertendo del tutto l'ordine temporale considerato dal giudice territoriale. Inoltre, alcune sentenze valutate riguardavano reati commessi da un terzo soggetto. Gli Ermellini hanno quindi annullato l'ordinanza con rinvio per una nuova e corretta valutazione cronologica dei fatti.
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Reato continuato: abitualità e furti seriali non bastano
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento dell'istituto del reato continuato per unificare diverse condanne definitive. La prima serie di reati riguardava furti e tentati furti commessi in varie località tra Abruzzo e Umbria. La seconda serie comprendeva evasioni reiterate avvenute a distanza di tempo. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta per assenza di un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego e ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I Supremi Giudici hanno chiarito che la semplice ripetizione di condotte criminose evidenzia un'abitualità a delinquere o scelte estemporanee, ma non dimostra una preventiva e unitaria deliberazione iniziale. Il ricorrente ha subito la condanna al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Vincolo della continuazione: tra piano unico e reati del clan
Un condannato per associazione mafiosa e reati satellite ha richiesto l'applicazione del vincolo della continuazione in sede esecutiva per ottenere una riduzione di pena. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza evidenziando la mancanza di una programmazione iniziale unitaria per i reati successivi, nati da eventi estemporanei. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no all’unione con reati distanti
Il Tribunale ha respinto la richiesta di un condannato per ottenere la continuazione dei reati tra due condanne per spaccio commesse a tre anni di distanza. La difesa riteneva che i fatti facessero parte di un unico piano causato dalla tossicodipendenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il giudice dell'esecuzione non può modificare le date dei reati già accertate in modo definitivo. Inoltre, la documentazione medica presentata attestava la dipendenza solo ad anni di distanza dai fatti, rendendola irrilevante. La Suprema Corte ha escluso la continuazione dei reati per la marcata distanza temporale e per la diversità delle sostanze detenute.
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Continuazione tra reati: illegittimo il rigetto parziale
Il Tribunale, operando come giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta formulata da un condannato per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati. Il giudice ha valutato soltanto tre decisioni irrevocabili, ritenendo le condotte del tutto eterogenee. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il travisamento dell'istanza e la mancata valutazione di altre due sentenze definitive precedentemente indicate. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che la domanda difensiva riguardava cinque pronunce e non solo quelle esaminate. Il giudice dell'esecuzione deve analizzare i fatti nella loro complessità complessiva e non può omettere elementi decisivi. I giudici di legittimità hanno pertanto annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo e completo esame.
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Reato continuato escluso: truffe seriali e stile di vita
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una persona condannata per tre distinte truffe commesse nell'arco di sei anni. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, sostenendo che l'omogeneità delle condotte e le modalità simili dimostrassero l'esistenza di un piano iniziale unitario. I giudici hanno confermato la decisione del Tribunale, rilevando che il notevole lasso temporale tra gli episodi esclude un disegno preventivo originario. La semplice ripetizione di reati analoghi rappresenta una scelta di vita o un'abitudine delinquenziale, non un progetto preordinato fin dal principio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Riconoscimento della continuazione: tempo e piano unitario
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione per diversi reati commessi tra il 2008 e il 2013, oggetto di quattro distinte sentenze definitive. La difesa ha sostenuto l'esistenza di un disegno criminoso unitario, legato alla gestione della crisi e al dissesto di società collegate. La Corte di Appello ha rigettato la richiesta, valorizzando unicamente il lungo lasso temporale e la diversa natura dei beni giuridici tutelati, senza approfondire il contesto economico. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato e ha annullato il provvedimento con rinvio. La Suprema Corte ha stabilito che la distanza temporale tra le condotte non esclude automaticamente l'unitarietà del disegno criminoso quando sussistono specifici elementi di interconnessione economica e gestionale.
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