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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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907 provvedimenti

Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Reato continuato: quando lo sconto di pena non esige troppe parole
Il Condannato ha chiesto al Giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per tre condanne definitive. Il Tribunale ha accolto la richiesta, rideterminando la pena complessiva con aumenti moderati per i reati satellite. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di una motivazione dettagliata per ciascun aumento di pena. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che, in caso di aumenti di lieve entità che migliorano sensibilmente la situazione sanzionatoria complessiva, non è richiesto un elevato sforzo motivazionale da parte del giudice. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Reato continuato: ricalcolo della pena senza sconti arbitrari
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione del Giudice dell'esecuzione che, nel riconoscere il reato continuato tra diverse sentenze di condanna, aveva rideterminato la pena complessiva in dieci anni e un mese di reclusione. La difesa ha contestato la mancata scomposizione dei singoli reati e l'assenza di motivazione sull'entità degli aumenti di pena applicati per i reati satellite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice, prima di calcolare la nuova pena, deve scorporare tutti i reati uniti in continuazione, individuare il più grave e motivare dettagliatamente ogni singolo aumento applicato. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Continuazione dei reati: la Cassazione smentisce il diniego
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per diverse condanne definitive riguardanti estorsioni, reati associativi e violazioni in materia di armi. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta ritenendola generica. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che il giudice dell'esecuzione non può ignorare le precedenti valutazioni che avevano già riconosciuto la continuazione dei reati per alcune di queste condotte in fase di cognizione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione impugnata e ha disposto un nuovo esame del caso.
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Doppia condanna e ne bis in idem: la Cassazione annulla
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del ne bis in idem o, in subordine, della continuazione dei reati tra due condanne definitive per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte d'Appello di Napoli aveva respinto la richiesta ritenendo i fatti diversi a causa di mutamenti territoriali e di ruoli interni al clan. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Condannato, annullando la decisione con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che le variazioni interne o territoriali di un'associazione criminale non interrompono la continuità del sodalizio, a meno che non vi sia prova di un nuovo patto criminale o di un evento traumatico di rottura. Di conseguenza, la sovrapposizione temporale delle condotte imponeva una valutazione più rigorosa.
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Continuazione dei reati: il tempo non cancella il disegno unico
Il Condannato ha chiesto il riconoscimento della continuazione dei reati per unificare le pene di cinque sentenze definitive. La Corte d'appello ha respinto la richiesta basandosi solo sulla distanza di tempo tra i fatti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, annullando la decisione. I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice deve verificare con attenzione se esista un unico disegno criminoso, analizzando le prove fornite dalla difesa, come la vicinanza a un'associazione criminale e il traffico di armi. Inoltre, la Cassazione ha ricordato che la continuazione dei reati può essere applicata anche solo a una parte dei reati commessi, se questi risultano collegati tra loro. Il caso torna ora alla Corte d'appello per un nuovo esame.
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Reato continuato: perché la distanza nel tempo nega lo sconto
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per diverse condotte di usura giudicate separatamente da due diverse Corti d'Appello (Napoli e Torino). La Corte d'Appello di Torino, in sede di esecuzione, ha respinto la richiesta a causa della notevole distanza temporale (circa due anni), della diversità geografica dei reati (Campania e Piemonte) e delle differenti modalità esecutive. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la semplice somiglianza dei reati non basta a dimostrare un unico disegno criminoso originario. Per applicare il reato continuato occorre una programmazione iniziale complessiva, esclusa in questo caso dalla distanza temporale e territoriale delle condotte.
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Reato continuato: no allo sconto se il crimine è una scelta di vita
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per diverse condanne subite per truffa e reati fallimentari, commessi in un arco temporale di circa nove anni e in diverse regioni italiane. La Corte di appello ha respinto la richiesta, ritenendo che le condotte non derivassero da un unico disegno criminoso, ma rappresentassero una sistematica scelta di vita illecita. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del Condannato. I giudici hanno chiarito che la semplice somiglianza dei reati o la vicinanza temporale non bastano a dimostrare l'esistenza di un piano unitario iniziale. Di conseguenza, il Condannato non ha ottenuto lo sconto di pena sperato ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Reato continuato: no allo sconto di pena dopo anni di silenzio
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione del Giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di applicazione del reato continuato per reati giudicati con sentenze diverse. La Corte di Appello aveva ritenuto l'istanza inammissibile perché identica a una precedente già rigettata, evidenziando che i reati erano distanti nel tempo e interrotti da un'assoluzione per associazione mafiosa. La Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che, per riconoscere il reato continuato in fase esecutiva, non basta la somiglianza dei reati, ma serve una pianificazione unitaria iniziale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Divieto di reformatio in peius: il ricorso non può punire di più
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per rideterminare la pena complessiva derivante da diverse sentenze. Il Tribunale di Lecce, in sede di rinvio, ha ricalcolato la pena applicando una sanzione pecuniaria non prevista e aumentando i singoli aumenti per i reati satellite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che il giudice non può peggiorare la situazione sanzionatoria del ricorrente se l'impugnazione è proposta solo da quest'ultimo. Questo principio, noto come divieto di reformatio in peius, impedisce di applicare sanzioni pecuniarie se il reato principale prevede solo la reclusione e vieta di aumentare i singoli incrementi di pena precedentemente stabiliti. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo calcolo conforme.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per i reati d’impulso
Il Condannato ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva negato l'applicazione della disciplina del reato continuato per alcuni reati da lui commessi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non è possibile configurare un unico disegno criminoso, presupposto fondamentale del reato continuato, quando i singoli episodi sono caratterizzati da dolo d'impeto e risultano commessi a notevole distanza temporale l'uno dall'altro. Di conseguenza, il Condannato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Reato continuato: perché il carcere cancella lo sconto di pena
Il Ricorrente ha presentato ricorso per chiedere il riconoscimento del reato continuato per alcuni illeciti commessi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non si può parlare di un unico disegno criminoso quando tra un reato e l'altro vi è stato un periodo di detenzione. L'arresto o la condanna subiti dal soggetto rappresentano infatti una forte controspinta psicologica a delinquere. Di conseguenza, la detenzione interrompe la continuità dei reati, escludendo la volizione unitaria necessaria per applicare lo sconto di pena previsto dal reato continuato. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: il tempo cancella lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene relative a diversi reati commessi. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta a causa del lungo intervallo di tempo trascorso tra i vari illeciti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che una notevole distanza temporale tra i reati esclude logicamente l'esistenza di un unico disegno criminoso programmato fin dall'inizio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per fare soldi facili
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro il rifiuto del giudice dell'esecuzione di riconoscere il reato continuato per diversi reati commessi a distanza di tempo. Il ricorrente sosteneva che i reati fossero uniti da un unico piano per procurarsi denaro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il semplice obiettivo generico di fare soldi non basta a dimostrare un disegno criminoso unitario programmato all'origine. Inoltre, la notevole distanza temporale tra i fatti esclude la continuazione. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: sì della Cassazione contro i rifiuti automatici
Il Condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per diverse condanne legate a reati in materia di stupefacenti. Egli chiedeva l'applicazione del beneficio anche solo per gruppi separati di sentenze (continuazione parziale). La Corte di appello ha respinto in blocco la richiesta, ritenendo i fatti privi di un unico disegno criminoso solo perché commessi in tempi e luoghi diversi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato. I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice di merito deve valutare attentamente tutti gli indici della programmazione iniziale e non può ignorare la richiesta di continuazione parziale. Per questo motivo, la Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il caso alla Corte di appello per un nuovo esame.
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Continuazione fra reati: due anni di distanza escludono lo sconto
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione fra reati in fase esecutiva per diversi episodi di spaccio di stupefacenti. Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza, evidenziando un intervallo temporale di ben due anni tra i diversi episodi criminosi. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata considerazione di elementi quali la precarietà sociale e la somiglianza delle sostanze. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la distanza di due anni tra i fatti dimostra una generica propensione a delinquere e non un unico disegno criminoso preventivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no all’unificazione dopo dodici anni
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati per un'estorsione commessa a dodici anni di distanza dal primo reato. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che un intervallo temporale così ampio esclude la continuazione dei reati per mancanza di un disegno criminoso unitario.
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Reato continuato: no allo sconto di pena dopo 7 anni
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per reati commessi a distanza di sette anni l'uno dall'altro. La Corte d'Appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta ritenendo insussistente un unico disegno criminoso a causa dell'ampio divario temporale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici hanno chiarito che la distanza di sette anni impedisce di ritenere che il secondo reato fosse già programmato al momento della commissione del primo. Non rileva la permanenza degli effetti del primo reato, ma conta solo la preordinazione iniziale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto se i crimini sono distanti
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva tra spaccio di stupefacenti, omicidio volontario e associazione a delinquere. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta a causa dell'ampio distacco temporale tra i diversi reati commessi. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione senza criticare la struttura logica della motivazione del giudice di merito. Di conseguenza, il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: tre mesi di distanza escludono lo sconto di pena
Il Ricorrente ha proposto ricorso contro la decisione del giudice dell'esecuzione che ha negato il riconoscimento del reato continuato tra due illeciti commessi a distanza di tre mesi l'uno dall'altro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la distanza temporale di tre mesi esclude la presenza di un disegno criminoso unitario programmato fin dall'inizio. Il reato continuato richiede infatti che il soggetto pianifichi i diversi reati nei loro tratti essenziali prima di compiere il primo. Di conseguenza, il Ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no al ricalcolo se si contesta il merito
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'Esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per unificare le pene di diverse condanne definitive. Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che la ridotta distanza temporale tra i fatti non dimostrasse un disegno criminoso unitario. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un difetto di motivazione e una mancata valutazione globale dei fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione, richiedendo una nuova valutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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