La Corte di Cassazione ha confermato la validità dell'ordine di demolizione immobile abusivo disposto a seguito di condanna penale irrevocabile. I proprietari dell'edificio, tra cui un comproprietario terzo estraneo al reato edilizio, avevano richiesto la sospensione dell'abbattimento eccependo l'impossibilità tecnica di demolire soltanto una quota dell'immobile senza arrecare danni alla parte lecita. I giudici hanno stabilito che l'ordine di demolizione immobile abusivo ha natura reale e amministrativa, finalizzata al ripristino dell'assetto territoriale violato. Per questo motivo, la sanzione colpisce direttamente il fabbricato e vincola chiunque ne abbia la disponibilità, a prescindere dalle quote di comproprietà. L'eventuale indivisibilità tecnica dell'edificio non blocca l'ordine e deve essere valutata durante la fase pratica di esecuzione. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
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