La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino che richiedeva la riparazione per ingiusta detenzione dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto. Il diniego si fonda sull'applicazione dell'articolo 314, comma 4, del codice di procedura penale. La Corte ha accertato che il periodo di custodia cautelare sofferto era già stato computato, tramite il principio di fungibilità, ai fini della determinazione di una pena definitiva per altri reati. Di conseguenza, avendo il ricorrente già beneficiato dello scomputo della pena, non può vantare un ulteriore diritto all'indennizzo pecuniario, evitando così una duplicazione dei rimedi riparatori.
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