Il Condannato, condannato all'ergastolo per omicidio, ha richiesto la retrodatazione della pena per accedere anticipatamente ai benefici penitenziari. La difesa sosteneva l'esistenza di un periodo di custodia cautelare non conteggiato, basandosi su un estratto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Tuttavia, il Giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza dopo aver acquisito il verbale di notifica dell'arresto, che smentiva la ricostruzione difensiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il documento dell'amministrazione penitenziaria indica solo gli ingressi e le uscite dal carcere senza specificare i reati contestati. Di conseguenza, il verbale di notifica rimane l'unica fonte di prova certa per il corretto calcolo del presofferto. Il Condannato perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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