Un uomo, condannato per spaccio, si ritrova ad aver scontato una parte di pena in eccesso a causa di una successiva riduzione della condanna. Poiché il periodo extra è stato trascorso in affidamento in prova ai servizi sociali e non in carcere, ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio fondamentale: l'indennizzo spetta solo in caso di effettiva privazione della libertà personale (come il carcere). Le misure alternative come l'affidamento in prova, che limitano ma non privano totalmente della libertà, non danno diritto ad alcun risarcimento. L'uomo, quindi, non ha ottenuto alcun indennizzo.
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