Un imputato, condannato per ricettazione e riciclaggio di autovetture, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una presunta contraddizione nelle sentenze di merito. I giudici avevano ritenuto la sua confessione sui furti non attendibile, negando la derubricazione del reato, ma l'avevano valutata positivamente per la concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando che non vi è alcuna contraddizione. I giudici di merito hanno correttamente distinto la parte della confessione ritenuta inattendibile (quella sui furti) da quella ritenuta credibile (relativa al riciclaggio), basando su quest'ultima la concessione delle attenuanti. Si è riaffermato il principio per cui, per la ricettazione, è sufficiente che non emerga la prova che l'imputato sia l'autore del reato presupposto.
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