La polizia giudiziaria ha perquisito un'azienda tessile, sequestrando capi contraffatti, macchinari industriali e un'ingente somma di denaro contante. Il Tribunale del Riesame ha inizialmente annullato il vincolo probatorio per vizi procedurali. Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo sulle medesime macchine e sul denaro. Gli indagati hanno impugnato l'ordinanza, lamentando la violazione del divieto di duplicare le misure cautelari sui medesimi beni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli indagati, dichiarando inammissibile l'impugnazione. La Suprema Corte ha chiarito che il sequestro preventivo persegue scopi differenti rispetto alla raccolta delle prove e resta pienamente valido anche dopo l'annullamento della misura probatoria.
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