Il Tribunale di Catania, nel procedere per il reato di frode informatica, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Siracusa. Tuttavia, anziché trasmettere gli atti direttamente al giudice competente, li ha inviati alla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale. La Procura di Siracusa ha fatto ricorso lamentando l'abnormità del provvedimento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, sancendo che la trasmissione degli atti al pubblico ministero anziché al giudice competente determina un'indebita regressione del processo e una stasi insuperabile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata nella parte contestata, disponendo la trasmissione diretta degli atti al Tribunale di Siracusa per la fissazione dell'udienza predibattimentale.
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