Un dipendente pubblico subisce un processo per truffa, frode e accesso abusivo a un sistema informatico ai danni dell'ente locale per cui lavorava. Il giudice di primo grado condanna l'imputato escludendo le aggravanti speciali. Nel giudizio di rinvio, la corte territoriale recupera l'aggravante originariamente contestata per evitare l'estinzione del procedimento e condanna l'uomo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'imputato e chiarisce che il giudice non può applicare d'ufficio circostanze aggravanti trascurate nel primo grado per prolungare la prescrizione, poiché tale operazione viola il divieto di peggioramento della pena e i limiti del giudicato. Di conseguenza, i giudici di legittimità dichiarano estinto per prescrizione il reato di accesso abusivo a un sistema informatico, mantenendo fermo il sequestro conservativo a tutela del risarcimento civile.
Continua »