La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per frode informatica. La mera intestazione di un conto corrente, su cui sono confluite somme illecite, è stata ritenuta sufficiente nel giudizio di merito. La Corte suprema distingue nettamente la frode informatica dalla truffa, chiarendo che il reato si configura quando, dopo aver carpito le credenziali con l'inganno, si interviene abusivamente sul sistema informatico per disporre il pagamento, integrando così la fattispecie dell'art. 640-ter c.p.
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