La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di due soci di un'azienda casearia contro un'ordinanza di sequestro preventivo. Il sequestro riguardava sia i beni della società (opificio e somme di denaro) sia, in via subordinata, i beni personali dei soci a titolo di sequestro preventivo per equivalente. L'accusa era di truffa aggravata per aver ottenuto un ingente finanziamento pubblico eludendo la necessaria Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA). La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il sequestro dei beni sociali, poiché i singoli soci non hanno legittimazione a impugnare, ma ha rigettato nel merito il ricorso contro il sequestro dei loro beni personali, confermando la sussistenza dei gravi indizi di reato (fumus boni iuris) e il corretto operato dei giudici di merito.
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