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Art. 624 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

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Altri anni per Art. 624 Codice Penale

Tentato furto: forzare un’auto esclude il danno lieve
L'Imputato è stato condannato per tentato furto aggravato dopo aver cercato di forzare la portiera di un'auto chiusa a chiave usando una spranga di ferro. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, nel caso di tentato furto, la valutazione del danno deve essere effettuata tramite una prognosi postuma "ex ante", calcolando il danno economico che la vittima avrebbe subito se il reato fosse stato consumato. Nel caso specifico, l'uso della spranga sulla portiera avrebbe causato un danno economico significativo al veicolo, escludendo così la speciale tenuità. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Furto di energia elettrica: la Cassazione punisce il bis
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina condannata per furto di energia elettrica tramite un nuovo allaccio abusivo realizzato nel 2016. La difesa invocava il principio del divieto di doppio giudizio, sostenendo che il fatto fosse identico a un precedente allaccio del 2012 già giudicato. I giudici hanno chiarito che, essendo stato rimosso il primo allaccio, il nuovo collegamento costituisce un reato autonomo e distinto. Di conseguenza, non si applica il divieto di secondo giudizio né il vincolo della continuazione tra i due episodi, mancando la prova di un unico disegno criminoso originario. La ricorrente perde la causa e viene condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Procedibilità a querela: un furto si salva, l’altro decade
La Corte di Cassazione affronta il tema della procedibilità a querela introdotta dalla Riforma Cartabia per il reato di furto aggravato. Due imputati, condannati in sede di patteggiamento, presentano ricorso. Il Primo Imputato vede il proprio ricorso dichiarato inammissibile poiché la persona offesa ha tempestivamente sporto querela per il furto di tubi di rame. Al contrario, il ricorso del Secondo Imputato viene accolto: la vittima del furto a lui contestato ha espressamente rifiutato di sporgere querela dopo l'avviso formale. Di conseguenza, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alla posizione del Secondo Imputato per mancanza di querela, trasmettendo gli atti al Tribunale per la rideterminazione della pena, mentre condanna il Primo Imputato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Mancanza di querela: la Cassazione cancella le condanne per furto
Due soggetti sono stati condannati per diversi episodi di furto aggravato e furto in abitazione. La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio la mancanza di querela per i furti aggravati, reati divenuti procedibili a querela di parte dopo la Riforma Cartabia. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la condanna per questi capi d'accusa. Questo beneficio è stato esteso anche alla coimputata, nonostante il suo ricorso fosse inammissibile, grazie all'effetto estensivo dell'impugnazione. Per gli altri reati di furto in abitazione e per la rideterminazione della pena, la Suprema Corte ha disposto l'annullamento con rinvio ad un'altra sezione della Corte d'appello, evidenziando anche carenze motivazionali sull'identificazione di uno dei soggetti.
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Dolo specifico nel reato di furto: condanna anche senza lucro
L'Imputata è stata condannata per il furto della carta di circolazione di un'ambulanza di proprietà di un'altra donna. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'assenza del dolo specifico nel reato di furto. Secondo la tesi difensiva, l'impossessamento del documento non mirava a ottenere un guadagno economico, ma era finalizzato esclusivamente a verificare e dimostrare la reale proprietà del veicolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che i motivi di impugnazione erano generici e non contestavano in modo specifico le ragioni della decisione precedente. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Condanna per furto cancellata: decisiva la remissione di querela
L'Imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per furto pluriaggravato ai danni della Persona Offesa. Successivamente, l'entrata in vigore della Riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilità del furto aggravato, rendendolo procedibile a querela di parte. Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, la Persona Offesa ha presentato formale remissione di querela, regolarmente accettata dal difensore dell'Imputato. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela e ponendo le spese processuali a carico dell'Imputato.
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Specificità dei motivi di appello: condanna definitiva per furto
L'Imputata è stata condannata in primo grado per furto aggravato di energia elettrica. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità dei motivi di appello. L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'appello fosse sufficientemente dettagliato e lamentando la mancanza di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che l'atto di appello si era limitato a riproporre argomenti già valutati dal primo giudice, senza confutare in modo specifico le sue motivazioni. Inoltre, i motivi relativi allo stato di necessità e alla particolare tenuità del fatto erano generici e privi dei presupposti di legge. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Legittimazione alla querela per furto: il direttore vince
Un uomo è stato arrestato in flagranza per aver rubato della merce all'interno di un supermercato. Il Tribunale ha rifiutato di convalidare l'arresto, sostenendo che il responsabile temporaneo del negozio non avesse il potere di sporgere denuncia e che l'atto non contenesse una chiara richiesta di punizione. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo un principio fondamentale sulla legittimazione alla querela per furto. I giudici hanno chiarito che il direttore o il responsabile di un esercizio commerciale, avendo la custodia dei beni, può validamente sporgere querela anche senza una procura formale del proprietario. Inoltre, la richiesta di procedere a norma di legge equivale a una chiara volontà di punire il colpevole. L'arresto è stato quindi dichiarato pienamente legittimo.
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Inammissibilità del ricorso: la riforma non salva il ladro
L'Imputato è stato condannato per aver infranto il finestrino di un'auto, rubato una carta di pagamento e prelevato denaro. La difesa ha proposto ricorso lamentando vizi di motivazione e chiedendo l'annullamento per mancanza di querela, divenuta necessaria dopo la riforma Cartabia. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che l'inammissibilità del ricorso impedisce la nascita di un valido rapporto processuale. Di conseguenza, il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità da ufficio a querela non produce effetti se il ricorso è originariamente inammissibile, poiché tale vizio blocca l'accesso al giudizio e rende definitiva la condanna precedente, non potendo essere paragonato a una cancellazione del reato.
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Esposizione alla pubblica fede: esclusa se lasciata per comodità
Un turista nasconde una sacca da bicicletta con effetti personali vicino a una cappella per andare a fare la spesa senza ingombri. La sacca viene sottratta e ritrovata il giorno dopo in possesso de L'Imputato. I giudici di merito condannano quest'ultimo per furto, applicando l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa ed elimina l'aggravante. I giudici chiariscono che lasciare un bene incustodito per fare comodamente la spesa non costituisce una necessità impellente, ma una mera comodità. Di conseguenza, non si configura l'esposizione alla pubblica fede. La sentenza viene annullata limitatamente all'aggravante, con rinvio alla Corte d'Appello per ricalcolare la pena al ribasso.
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Furto di energia elettrica: la povertà non cancella la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per furto di energia elettrica aggravato da violenza sulle cose. La difesa invocava lo stato di necessità dovuto a indigenza economica e la mancanza di querela a seguito della riforma Cartabia. I giudici hanno chiarito che la povertà non giustifica il furto, potendo il cittadino rivolgersi ai servizi sociali. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso impedisce l'applicazione del nuovo regime di procedibilità a querela, rendendo definitiva la condanna. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Particolare tenuità del fatto: negata se il furto è abituale
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due donne condannate per tentato furto. La difesa chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la concessione delle attenuanti generiche, evidenziando il modesto valore della merce. I giudici di legittimità hanno confermato il diniego dei benefici. La particolare tenuità del fatto non può essere concessa quando la condotta non è occasionale. Nel caso specifico, i precedenti penali e le modalità dell'azione dimostrano che le imputate sono dedite stabilmente al crimine. La sentenza conferma la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Furto e prove video: incastrato dalle telecamere senza testimoni
L'Imputato è stato condannato per il furto di uno zainetto all'interno di un centro di accoglienza. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'inutilizzabilità delle testimonianze indirette e la mancata audizione della persona offesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le prove raccolte, in particolare le immagini della videosorveglianza e il riconoscimento fotografico da parte di un testimone oculare, costituiscono elementi d'accusa solidi e coerenti. La presenza di queste prove rende superfluo l'esame diretto della vittima. Il caso conferma l'importanza del binomio tra furto e prove video per l'accertamento della responsabilità penale, escludendo che la Cassazione possa procedere a una nuova valutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
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Condannato per furto di energia elettrica ma risiede altrove
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna per furto di energia elettrica inflitta a un cittadino. L'Imputato aveva contestato la riconducibilità dell'allacciamento abusivo alla propria abitazione, dimostrando di risiedere altrove con la famiglia. Inoltre, la difesa aveva eccepito l'erronea applicazione di circostanze aggravanti non contestate e la mancanza di motivazione sul punto. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando gravi lacune motivazionali sia sulla reale dimora dell'indagato sia sulla configurabilità delle aggravanti. Il giudice del rinvio dovrà ora rivalutare l'effettiva responsabilità dell'uomo e verificare la presenza della querela, necessaria per la procedibilità del reato alla luce delle recenti riforme.
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Furto di energia elettrica: condanna annullata senza querela
Un'inquilina viene condannata nei primi gradi di giudizio per il reato di furto di energia elettrica, a causa di un allaccio abusivo riscontrato nell'appartamento da lei locato. La difesa sostiene che l'occupazione dell'immobile sia iniziata mesi dopo l'avvio dei prelievi illeciti. La Corte di Cassazione, tuttavia, accoglie il ricorso per un motivo formale decisivo: a seguito della Riforma Cartabia, questo reato è diventato procedibile solo dietro querela della persona offesa. Poiché la società erogatrice non ha presentato alcuna querela nei termini di legge, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza di condanna, estinguendo il procedimento per mancanza della necessaria condizione di procedibilità.
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Violenza sulle cose nel furto: l’adesivo rimosso costa caro
Il caso riguarda Il Soggetto, condannato per furto all'interno di un negozio. Il Soggetto ha rimosso un'etichetta magnetica adesiva da un prodotto per sottrarlo senza far scattare l'allarme. Nel ricorso, la difesa sosteneva che la rimozione di un semplice adesivo non potesse configurare l'aggravante della violenza sulle cose nel furto, non essendoci stato un vero e proprio danneggiamento della merce. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che rimuovere qualsiasi dispositivo antitaccheggio, inclusa un'etichetta adesiva, costituisce violenza sulle cose nel furto. Questa azione richiede infatti energia fisica e priva il bene della sua protezione essenziale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Furto di energia elettrica: condannata l’intera famiglia
Quattro membri di un nucleo familiare sono stati condannati per il furto di energia elettrica realizzato tramite un allaccio abusivo alla rete pubblica. Il Tribunale aveva inizialmente dichiarato estinto il processo per mancanza di querela della società elettrica. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo il reato procedibile d'ufficio grazie alle aggravanti della violenza sulle cose e della destinazione del bene a un pubblico servizio. La Cassazione ha confermato la condanna dei familiari. La Corte ha chiarito che l'energia elettrica è un bene destinato a pubblico servizio e che il reato si consuma con l'effettivo utilizzo della corrente. Di conseguenza, tutti i residenti che usano l'elettricità abusiva ne rispondono penalmente, a prescindere da chi abbia materialmente creato l'allaccio.
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Procedibilità a querela: ladro salvo se la vittima è ignota
Un uomo è stato sorpreso mentre tentava di rubare una bicicletta tagliando la catena di sicurezza. Il proprietario del mezzo è rimasto ignoto, mentre un passante ha assistito alla scena. A seguito della riforma Cartabia, il reato di tentato furto aggravato è diventato perseguibile solo dietro querela della vittima. Poiché la persona offesa non è stata identificata, nessuna querela è stata presentata entro i termini di legge. La Corte di Cassazione ha confermato che la procedibilità a querela è una condizione indispensabile per celebrare il processo. Di conseguenza, l'impossibilità di rintracciare la vittima impedisce di procedere penalmente contro il presunto ladro, dichiarando inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
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Furto aggravato di acqua potabile: l’inquilino ignaro non e colpevole
L'Inquilino di un appartamento viene condannato per il reato di furto aggravato di acqua potabile, realizzato tramite un allaccio abusivo alla rete idrica comunale. La difesa impugna la decisione sostenendo che l'allaccio era stato predisposto dal proprietario prima dell'inizio della locazione e che l'inquilino non fosse a conoscenza dell'abusivita della fornitura. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, evidenziando che il furto e un reato doloso e richiede la prova della consapevolezza dell'illecito da parte dell'utilizzatore. Non basta contestare una semplice negligenza per non essersi informato. La sentenza viene quindi annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Furto da 100 euro: negata la particolare tenuità del fatto
Due clienti di un negozio sono stati condannati per tentato furto aggravato in concorso dopo aver nascosto in borsa merci per un valore di circa 100 euro e superato le casse senza pagare. I due imputati hanno proposto ricorso in Cassazione chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, evidenziando il valore modesto della merce e la pretesa irrilevanza dei loro precedenti penali. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che la particolare tenuità del fatto non può essere concessa in presenza di una condotta furtiva pianificata, di precedenti penali significativi e di un danno economico non esiguo, elementi che dimostrano una spiccata pericolosità sociale e l'assenza di un reale pentimento.
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