La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per furto aggravato, stabilendo che l'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.) è applicabile anche se la merce rubata non è stata restituita spontaneamente. È sufficiente che l'imputato abbia provveduto al risarcimento integrale del danno prima dell'apertura del dibattimento. Nel caso specifico, due donne, dopo un furto di profumi, avevano risarcito il danno economico, ma i giudici di merito avevano negato l'estinzione del reato perché la refurtiva era stata recuperata dalla polizia. La Cassazione ha corretto questa interpretazione, chiarendo che il risarcimento successivo è una via autonoma per la riparazione del danno, idonea a estinguere il reato.
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