La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21623/2025, ha respinto il ricorso di un'imputata condannata per furto aggravato. La ricorrente lamentava una carenza nella motivazione della pena. La Corte ha stabilito che, qualora la pena inflitta sia inferiore alla media edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, essendo sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza, che implicitamente considera gli elementi dell'art. 133 c.p.
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