L'Imputato ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza emessa su pena concordata, contestando la determinazione del trattamento sanzionatorio e il bilanciamento delle circostanze. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione con procedura semplificata. I giudici hanno chiarito che, nell'ambito del concordato in appello, le parti quantificano autonomamente la pena da sottoporre al vaglio del giudice. Di conseguenza, l'imputato non può contestare in sede di legittimità la misura della sanzione liberamente pattuita, a meno che essa non sia espressamente contraria alla legge (contra legem). Nel caso esaminato, l'applicazione della recidiva e la comparazione con le attenuanti generiche risultavano corrette. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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