Un individuo, indagato per partecipazione a un'associazione mafiosa finalizzata al narcotraffico, ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, negando la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ovvero l'affectio societatis. Sosteneva di aver agito sotto le regole imposte dal clan, che gestiva in regime di monopolio lo spaccio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che l'adesione volontaria all'attività di spaccio, pur all'interno di un sistema con regole cogenti, integra l'affectio societatis. La scelta di delinquere è sufficiente a dimostrare la volontà di far parte del sodalizio.
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