La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un imputato condannato per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, aveva applicato l'attenuante della collaborazione di giustizia con giudizio di prevalenza. L'imputato ha impugnato la decisione lamentando la mancata estinzione del reato per prescrizione, il difetto di proporzionalità della pena e il mancato riconoscimento di un'ulteriore attenuante. I giudici di legittimità hanno stabilito la manifesta infondatezza del primo motivo, poiché la responsabilità penale era stata già accertata in modo irrevocabile in una precedente fase. Le restanti doglianze sono risultate del tutto estranee all'oggetto del giudizio di rinvio. La Corte ha quindi confermato la decisione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »