La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una persona offesa contro un'ordinanza di archiviazione. La decisione si fonda su un vizio procedurale decisivo: il difensore del ricorrente era privo della necessaria procura speciale. La Corte ha ribadito che, per tutelare i propri interessi civilistici nel processo penale, la persona offesa deve conferire al proprio legale una procura speciale, come previsto dall'art. 100 c.p.p. La mancanza di tale atto formale ha precluso l'esame nel merito dei motivi del ricorso, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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