La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un imputato contro la sentenza di condanna della Corte d'Appello. L'imputato contestava la ricostruzione dell'elemento psicologico dei due reati a lui ascritti, richiedendo una nuova valutazione delle prove raccolte. I giudici di legittimità hanno stabilito che il ricorso è inammissibile poiché mira a ottenere una diversa valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, e si limita a riprodurre censure già respinte nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, mentre nessuna somma è stata liquidata alla parte civile per il solo deposito delle conclusioni.
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