La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società, in qualità di terzo interessato, avverso un'ordinanza di sequestro preventivo. La decisione si fonda sulla mancanza di una valida procura speciale in capo al difensore, come richiesto dall'art. 100 cod. proc. pen. La Corte ha ribadito che per i soggetti con interessi meramente civilistici nel processo penale, la procura deve avere requisiti formali stringenti, tra cui l'autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale, a pena di inammissibilità dell'atto.
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