La Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 ottobre 2024, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso presentato personalmente da un condannato contro un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. La decisione si fonda sulla violazione delle norme procedurali che impongono, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione personale sia sempre sottoscritto da un difensore iscritto all'apposito albo speciale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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