Una società, a seguito di omessa dichiarazione dei redditi, subisce un accertamento induttivo. L'amministrazione finanziaria determina i ricavi ma nega la deducibilità di qualsiasi costo e la detrazione dell'IVA. La Corte di Cassazione ha stabilito che, anche in caso di accertamento puramente induttivo, deve essere riconosciuta una deduzione forfettaria dei costi in base al principio di capacità contributiva. Allo stesso modo, il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere concesso se il contribuente fornisce la prova dei requisiti sostanziali (ad es. le fatture), nonostante le violazioni formali.
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