La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per il reato previsto dall'art. 497-bis c.p. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso, basato su una valutazione dei fatti, non poteva essere esaminato in sede di legittimità perché non era stato precedentemente sollevato come motivo d'appello. Questa omissione procedurale, come evidenziato in tema di inammissibilità ricorso cassazione, è sanzionata dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
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