La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per possesso e fabbricazione di un documento contraffatto. La Corte chiarisce che chiunque partecipi alla creazione di un documento falso, anche solo apponendo la propria foto, risponde del reato in forma aggravata ai sensi dell'art. 497 bis, comma 2, c.p., a prescindere dal fatto che l'uso previsto sia meramente personale. La condotta di semplice possesso per uso personale, meno grave, è configurabile solo quando il detentore non ha contribuito alla falsificazione.
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