Il Tribunale di Bergamo applicava a un cittadino straniero, tramite patteggiamento, la pena di un anno di reclusione per il reato di possesso di documenti falsi validi per l'espatrio (art. 497-bis, comma 1, c.p.), in quanto trovato con una carta d'identità francese contraffatta per uso personale. Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione, ritenendo che la condotta andasse qualificata sotto il più grave secondo comma della norma, poiché l'imputato aveva partecipato alla falsificazione apponendo la propria foto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, se la contraffazione avviene all'estero e manca la richiesta di procedimento del Ministero della Giustizia, il successivo possesso per uso personale in Italia integra solo la fattispecie meno grave. Inoltre, nel patteggiamento, l'errata qualificazione giuridica è contestabile solo in caso di errore manifesto, qui assente.
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