La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46455/2023, ha stabilito che un condannato, dichiarato recidivo e al quale sia già stata revocata una misura alternativa, non può ottenerne una seconda. La Corte ha ritenuto che la normativa che pone questo divieto (art. 58 quater ord. pen.) sia costituzionalmente legittima, in quanto la combinazione di recidiva e misure alternative fallite in passato dimostra una persistente pericolosità sociale che giustifica il diniego. La richiesta è stata dichiarata inammissibile senza necessità di un'ulteriore valutazione soggettiva.
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