Un cittadino italiano residente e lavoratore in Lussemburgo, condannato per un reato stradale, ha richiesto l'affidamento in prova all'estero. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta, addebitando al condannato una mancata collaborazione dovuta alla sua residenza estera. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la residenza in un altro paese UE non implica automaticamente una mancata collaborazione. La Corte ha sottolineato che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) ha il dovere di attivarsi per contattare l'interessato e avviare l'indagine necessaria, non potendo rimanere inerte. La sentenza rafforza il principio secondo cui l'esecuzione delle misure alternative è possibile anche all'interno dell'Unione Europea.
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