Un condannato in regime di semilibertà si è visto negare la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di Sorveglianza ha basato il rigetto sulla mancanza di un'effettiva revisione critica del passato criminale, ritenendo troppo breve il periodo di osservazione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso. La sentenza sottolinea che, per la concessione dell'affidamento in prova, non basta l'assenza di comportamenti negativi, ma occorrono elementi positivi che dimostrino l'avvio di un reale percorso di cambiamento interiore.
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