Un soggetto condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che nega l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giudice di merito ha motivato il diniego evidenziando la gravità dei reati, la sussistenza di altri procedimenti penali, la spiccata inclinazione a delinquere e l'assenza di concrete proposte di risocializzazione. Inoltre, il campo nomadi indicato dalla parte è stato ritenuto inidoneo al reinserimento e alla rieducazione, nonostante un precedente periodo di detenzione domiciliare svolto nella medesima struttura. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su contestazioni di merito e valutazioni di mero dissenso, confermando la logicità della motivazione impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, rendendo definitiva la decisione del Tribunale.
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