Un soggetto aveva impugnato un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che gli negava l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare, applicandogli la semilibertà. Successivamente, ha presentato una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia, ha dichiarato l'impugnazione inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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