Un imputato ha concordato l'applicazione della pena per reati in materia di sostanze stupefacenti. Successivamente, il suo difensore ha presentato ricorso in Cassazione. La difesa ha lamentato un difetto di motivazione sulla mancata dichiarazione di non punibilità immediata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La legge stabilisce limiti molto rigorosi per l'impugnazione del patteggiamento, ammettendola solo per motivi tassativi come vizi del consenso, mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica o illegalità della pena. La doglianza sulla motivazione non rientra tra i motivi consentiti. I giudici hanno respinto l'istanza e hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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