Nel corso di un procedimento per reati inerenti agli stupefacenti, il Giudice per le indagini preliminari applicava la pena concordata tra le parti ma aggiungeva d'ufficio la sospensione condizionale della pena a favore di uno degli imputati. La Pubblica Accusa proponeva ricorso per cassazione, evidenziando il proprio espresso dissenso alla concessione del beneficio, mai pattuito nell'accordo originario. Anche altri due imputati impugnavano la decisione lamentando la mancata motivazione sul proscioglimento. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Accusa, stabilendo che il giudice non può introdurre d'ufficio la sospensione condizionale nel patteggiamento senza il consenso espresso delle parti, eliminando direttamente il beneficio.
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