Un imputato ha impugnato in Cassazione la sentenza di secondo grado emessa a seguito di un concordato in appello, lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento e il difetto di motivazione sulla pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, dopo la riforma del 2017, il ricorso avverso un concordato in appello è consentito solo per vizi del consenso, difformità della pronuncia rispetto all'accordo o illegalità della pena, escludendo le censure sollevate dal ricorrente.
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