Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, l’accesso a questa procedura comporta precise conseguenze sulla possibilità di impugnare la decisione finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 45549/2023, offre un chiaro monito sui limiti del ricorso avverso una sentenza che recepisce tale accordo.
Il Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
Due soggetti, condannati in primo grado dal G.U.P. del Tribunale di Foggia per reati legati agli stupefacenti, vedevano la loro pena rideterminata dalla Corte d’Appello di Bari a seguito di un accordo tra le parti. La nuova pena veniva fissata in tre anni e quattro mesi di reclusione e 3.000 euro di multa.
Nonostante l’accordo, gli imputati decidevano di proporre ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali:
- Mancanza e manifesta illogicità della motivazione riguardo la loro responsabilità penale.
- Erronea applicazione della legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare se tali motivi di ricorso fossero ammissibili alla luce della natura specifica della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte: Ricorsi Inammissibili
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine: chi accede al concordato in appello rinuncia implicitamente a contestare nel merito le questioni che formavano oggetto dei motivi di appello. Di conseguenza, il successivo ricorso per cassazione non può riproporre doglianze relative alla responsabilità penale o alla commisurazione della pena, a meno che non si configuri un’ipotesi di palese illegalità della sanzione.
Le Motivazioni: La Logica del Concordato in Appello e i suoi Limiti
La Corte ha spiegato che il ricorso in cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per motivi specifici e limitati. Questi riguardano vizi nella formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, nel consenso del pubblico ministero, o nel caso in cui il giudice si discosti dal contenuto dell’accordo stesso.
Sono invece inammissibili le censure che, come nel caso di specie, attengono a:
- Motivi rinunciati: Questioni come la valutazione della responsabilità o il riconoscimento delle attenuanti, che sono oggetto di rinuncia con l’adesione al concordato.
- Mancata valutazione di proscioglimento: La pretesa di un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere in questa sede.
- Determinazione della pena: Vizi relativi alla quantificazione della pena sono esclusi, a meno che la pena applicata sia illegale, ovvero diversa per specie da quella prevista dalla legge o applicata fuori dai limiti edittali.
La Cassazione distingue nettamente la fisionomia del concordato in appello da quella del patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Mentre nel patteggiamento l’accordo abbraccia anche i termini dell’accusa (e consente un ricorso più ampio), nel concordato in appello l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, cristallizzando di fatto l’accertamento di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto.
Conclusioni: Cosa Imparare da questa Ordinanza
L’ordinanza in esame ribadisce con forza la natura dispositiva del concordato in appello. La scelta di aderire a tale accordo è strategica e deve essere ponderata, poiché preclude quasi ogni possibilità di rimettere in discussione il merito della vicenda processuale davanti alla Corte di Cassazione. La via del ricorso rimane aperta solo per vizi procedurali legati alla formazione dell’accordo o per la rara ipotesi di illegalità della pena. Gli imputati, proponendo un ricorso con motivi non consentiti, non solo hanno visto la loro istanza respinta, ma sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della gravità della violazione delle regole procedurali.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
No, il ricorso è possibile solo per motivi molto specifici. Non si possono contestare la responsabilità penale o la valutazione della pena, poiché si considerano questioni a cui si è rinunciato con l’accordo stesso.
Quali motivi si possono contestare in Cassazione dopo un accordo sulla pena in appello?
Si possono contestare solo i vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all’accordo, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo e all’applicazione di una pena illegale (cioè diversa da quella prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali).
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è commisurato alla colpa nella proposizione dell’impugnazione.