Un imputato, condannato per truffa, ha contestato la validità del processo a causa di una presunta errata dichiarazione di irreperibilità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, sebbene le ricerche dell'imputato debbano essere complete, la nullità derivante da una loro incompletezza non è assoluta. Si tratta di una nullità a 'regime intermedio' che deve essere eccepita entro la conclusione del giudizio di primo grado, altrimenti si considera sanata.
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