La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10172/2024, ha confermato l'inammissibilità di un ricorso in appello a causa della mancata presentazione della nuova dichiarazione di domicilio appello, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. introdotto dalla Riforma Cartabia. La Corte ha stabilito che la precedente elezione di domicilio effettuata nel primo grado di giudizio non è più sufficiente. Questo nuovo adempimento è considerato un requisito perentorio e non una formalità superflua, in quanto mira a garantire la partecipazione effettiva e informata dell'imputato al processo d'appello e a rendere più efficiente la procedura di notificazione, escludendo ogni violazione del diritto di difesa.
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